In caso di omessa pronunciasull’istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendola richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura dicorrezione, inoltre, è in linea con il disposto dell’art. 93 comma 2 c.p.c.,che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfattoil credito del difensore per onorari e spese e voglia ottenere la revoca dellapronuncia di distrazione.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.93
Codice di Procedura Civile art.287
Codice di Procedura art. 288
Conformi
Cass. Civ., Sez. I 3.05.2011, n.9699
Cass. Civ., Sez. III 10.01.2011,n. 293
Cass. Civ., Sez. Un. 7.07.2010,n. 16037