In caso di omessa pronunciasull’istanza  di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli  ordinari mezzi di impugnazione, non potendola richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura dicorrezione, inoltre, è in linea con il disposto dell’art. 93 comma 2 c.p.c.,che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfattoil credito del difensore per onorari e spese e voglia ottenere la revoca dellapronuncia di distrazione.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.93

Codice di Procedura Civile art.287

Codice di Procedura art. 288

Conformi

Cass. Civ., Sez. I 3.05.2011, n.9699

Cass. Civ., Sez. III 10.01.2011,n. 293

Cass. Civ., Sez. Un. 7.07.2010,n. 16037