L’art. 2943 c.c. prevede che laprescrizione sia interrotta dalla notificazione di un atto con cui si inizia ungiudizio. La prescrizione è anche interrotta da ogni altro atto che valga acostituire in mora il debitore. La raccomandata contenente invitodell’appaltatore ad un secondo sopralluogo e la contestazione dellegiustificazioni verbali addotte dal medesimo con l’invito rivolto allo stessodi farsi assistere da un tecnico non ha efficacia interruttiva dellaprescrizione perché non contiene l’esplicitazione di una precisa pretesa el’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestarel’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il propriodiritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale dicostituirlo in mora. Pur non richiedendosi l’uso di formule solenni ol’osservanza di particolari adempimenti, è necessario che il creditoremanifesti chiaramente la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimentodel proprio diritto e ciò non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive dicarattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitorecome quelle finalizzate a fissare un altro sopralluogo e a contestare legiustificazioni verbali addotte dal debitore invitandolo a nominare un propriotecnico.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1219

Codice Civile art. 1669

Codice Civile art. 2943

Codice di proc. civ. art. 696

Conformi

Cass. Civ. 3.12.2010 n. 24656

Cass. Civ. 12.2.2010 n. 3371