In caso di omessa pronunciasull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedioesperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288c.p.c.. Detto procedimento necessita dell’instaurazione del contraddittorioanche tra la parte e il proprio procuratore, concernendo la correzione sia laposizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella delsoggetto attivo, riguardo al quale il difensore distrattario ha esercitato ilsuo ministero. La correzione richiesta, infatti, sarà accoglibile soltanto nelcaso in cui la parte vittoriosa non abbia ancora soddisfatto il credito delproprio difensore: diversamente, la correzione della sentenza che disponga ladistrazione risulterebbe pregiudizievole alla parte medesima, non consentendolepiù il recupero delle spese anticipate.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.93

Codice di Procedura Civile art.287

Codice di Procedura art. 288

Conformi

Arg. Cass. Civ., Sez. I3.05.2011, n. 9699