L’eccezione volta a far valerel’esistenza del contratto di arbitrato irrituale con effetti di bloccodell’esercizio della giurisdizione è soggetta al regime delle eccezioni dimerito rilevabili solo ad istanza di parte, siccome emergente dall’art. 167c.p.c., comma 2, perché nel momento dell’instaurazione della controversia nonesiste ancora un diritto deducibile, che deve scaturire solo dalla determinazionecontrattuale degli arbitri.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.808

Codice di Procedura Civile art.808-ter

Codice di Procedura Civile art.819-ter

Codice di Procedura Civile art.167, comma 2

Conformi

Cass. Civ. Ordinanza 2013 n. 6423

Cass. Civ. Sez. Un. Ordinanza11/03/2008 n. 6423