Il Direttore Sanitario risponde,in via solidale con il soggetto (nella fattispecie, un odontotecnico) che,esercitando abusivamente la professione medica (nella fattispecie, prestandocure odontoiatriche), abbia operato in spregio alle regole della scienzamedica, dei danni da quest’ultimo cagionati al paziente dello studio medicodallo stesso diretto.
Riferimenti legislativi
Codice Civile, art. 1218
Codice Civile, art. 1228
Conformi
Arg. Cass. Civ., sez. III,31.08.2009, n. 18914