Il Direttore Sanitario risponde,in via solidale con il soggetto (nella fattispecie, un odontotecnico) che,esercitando abusivamente la professione medica (nella fattispecie, prestandocure odontoiatriche), abbia operato in spregio alle regole della scienzamedica, dei danni da quest’ultimo cagionati al paziente dello studio medicodallo stesso diretto.

Riferimenti legislativi

Codice Civile, art. 1218

Codice Civile, art. 1228

Conformi

Arg. Cass. Civ., sez. III,31.08.2009, n. 18914