Massimario
Tribunale di Como, Sentenza n. 1109/14 del 4.06.2014 – rel. Dott.Petronzi
Fallimento di una parte processuale – Conoscenza legale del fallimentodi una parte processuale – Interruzione del processo – Termine di riassunzionedel giudizio – Decorrenza

Il termine per la riassunzionedel giudizio a seguito del fallimento di una delle parti decorre dallaconoscenza legale di tale evento nel corso del giudizio, la quale coincide ocon il momento in cui una delle parti, a mezzo procuratore, notifica alle altreparti una dichiarazione di intervenuto fallimento, ovvero, in assenza di talecomunicazione, col momento della dichiarazione resa dal procuratore nel corsodel giudizio. La conoscenza dell’evento interruttivo deve infatti esserecoperta da fede privilegiata e non può essere desunta aliunde da meri elementi di fatto.

Riferimenti normativi

R.d. 16 marzo1942 n. 267 (L.F.),art. 43

Codice di procedura civile art. 305

Conformi

Cass. Civ. 2013 n. 5650

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Tribunale di Como, Ordinanza del 28.05.2014 – Dott.ssa D’Osualdo
ORDINANZA ANTICIPATORIA DI CONDANNA - Ordinanza successiva allachiusura dell’istruzione – Discrezionalità del giudice

L’art. 186 quater c.p.c.. mantienein capo al giudice un certo ambito di discrezionalità, come si rileva daltenore letterale della dizione “può disporre”, che induce a ritenereche, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, possano sussistereragioni di opportunità per rifiutare la richiesta di concessione delprovvedimento (fattispecie nella quale tali ragioni di opportunità sono staterinvenute nella particolare complessità delle questioni  oggetto di causa e nella già intervenutafissazione a breve dell’udienza di precisazione delle conclusioni).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.186 quater

Conformi

Tribunale di Torino, sez. III,23.12.2006

Tribunale di Biella, 14.02.2000

Tribunale di Matera, 5.08.1997

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Tribunale di Como, Sentenza n. 909 del 19.05.2014 – Dott. Canepa
PROCEDIMENTO CIVILE -Prova testimoniale - Testimonianza resa da persona incapace - Conseguenze - Nullitàrelativa - Eccezione da proporsi subito dopo l'assunzione della prova e dariproporsi in sede di precisazione delle conclusioni e di gravame

La nullità della testimonianzaresa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., essendo postaa tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e,in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova,rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157 comma 2 c.p.c.. Qualoradetta eccezione venga respinta, l’interessato ha l’onere di riproporla in sededi precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione,dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria dellanullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato egrado del processo.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.157

Codice di Procedura Civile, art.246

Conformi

Cass. civ., S.U., 23.09.2013, n.21670

Cass. Civ., sez. III, 30.10.2009, n. 23054

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Tribunale di Como, Sentenza n. 922/14 del 19.05.2014 – rel. Dott.Petronzi
Contratto di locazione –Eccezione di inadempimento – Legittimità - Requisiti

Secondo un consolidato maeccessivamente rigoroso orientamento lo strumento di autotutela previstodall’art. 1460 c.c. è legittimamente invocabile solo nei casi in cuil’inadempimento del locatore sia totale determinando la completa impossibilitàdi utilizzo del bene locato, cioè quando venga completamente a mancare lacontroprestazione da parte del locatore, e ciò in ragione del fatto che il pagamentodel canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazionedel conduttore. A tale orientamento, se ne contrappone uno diverso, chevalorizza il comma secondo dell’art. 1460 c.c., il quale fa riferimento allaclausola generale di buona fede. Secondo questa maggiormente condivisibileimpostazione, sebbene il pagamento del canone costituisca la principale efondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totaledell’adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., puòconsiderarsi legittima non solo quando venga completamente a mancare laprestazione della controparte, ma anche nell’ipotesi di inesatto inadempimento,purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettiviinadempimenti, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto eall’obbligo di comportarsi secondo buona fede.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1575

Codice Civile art. 1587

Codice Civile art. 1460

Conformi

Cass. Civ. 2006 n. 8425

Cass. Civ. 2005 n. 2855

Cass. Civ. 2001 n. 3341

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Tribunale di Como, Sentenza n. 870 del 12.05.2014 – Dott.ssa D’Osualdo
PROCEDIMENTO CIVILE - Intervento adesivo dipendente - Intervento delsoggetto convenuto in revocatoria ordinaria nel giudizio promosso dai medesimiattori per il riconoscimento del proprio credito risarcitorio

Il soggetto convenuto in unseparato giudizio di revocatoria ordinaria promosso a garanzia delsoddisfacimento di un credito risarcitorio, deve ritenersi legittimatoall’intervento di cui all’art. 105 comma 2 c.p.c. nel giudizio promosso daimedesimi attori per il riconoscimento di tale credito.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura  Civile, art. 105

Codice Civile, art. 2901

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Tribunale di Como, Sentenza n. 888/14 del 2.05.2014 – rel. Dott.Petronzi
Risarcimento del danno nonpatrimoniale – Tipicità – Danno alla salute – Violazione diritti della persona

In tema di immissioni acustichenon possono essere considerati fonte di un obbligo risarcitorio i meri fastidie le ansie, non connotate dal carattere di gravità, che non riverberino ipropri effetti sotto un profilo biologico (danno alla salute) ovveroesistenziale, non assurgendo la tranquillità familiare a valore costituzionalmenteprotetto e non potendosi accedere alla tesi del danno in re ipsa, non più percorribile alla luce della svolta ermeneuticatracciata da Cass. Sez. Un. 26972/2008, perché la tesi snatura la funzione delrisarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivoaccertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.Infatti, deve ritenersi che il danno non patrimoniale, che è danno-conseguenza,sia connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinatidalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistentenella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuoridai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno nonpatrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile dellapersona costituzionalmente protetto.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2043

Conformi

Cass. Civ. 2011 n. 17427

Cass. Civ. Sez. Un. 2008 n. 26972

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. n. 265/14
Lavoro subordinato (rapporto di) – licenziamento – malattia –superamento periodo di comporto

La malattia del lavoratore nongiustifica il licenziamento intimato per superamento del periodo di comportoove l’infermità abbia avuto causa in tutto o in parte nella nocività insitanella modalità di esercizio delle mansioni o comunque esistente nell’ambientedi lavoro della quale il datore di lavoro sia responsabile per aver omesso lemisure atte a prevenirle o ad eliminare l’incidenza di un adempimentodell’obbligo di protezione ed eventualmente anche delle specifiche norme dilegge commesse alla concretizzazione di esso. L’art. 2087 c.c. costituisce unanorma di chiusure del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni nonancora espressamente considerate dal legislatore, tuttavia tale articolo conconfigura un’ipotesi di responsabilità oggettiva e perché possa affermarsi unaresponsabilità del datore di lavoro non è sufficiente che si sia verificato unevento dannoso ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamentocolposo del datore di lavoro. Ne consegue che incombe sul lavoratore l’onere diprovare tale danno la nocività dell’ambiente nonché il nesso causale tra l’unoe l’altro. Incombe invece sul datore di lavoro l’onere di provare di avereadottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizioo che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suocarico.

riferimenti normativi

artt. 2110, 2087 c.c.

conformi

Cass. 8422/97

Cass. 10361/97

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Tribunale di Como, Sentenza n. 875/14 del 28.04.2014 – rel. Dott.Negri della Torre
Abuso del processo – Esercizioimproprio dell’azione surrogatoria – Responsabilità ex art. 96 c.p.c.

A giustificare la proposizionedell’azione ex art. 2900 c.c. è necessario l’interesse specifico ad evitare ildanno consistente nel pericolo concreto di insolvenza o di incapienza delpatrimonio del debitore, in quanto è alla stregua dell’obbligo di adempiere, enon in funzione di un insussistente obbligo di mantenere inalterato il propriopatrimonio, che deve valutarsi il comportamento inerte del debitore e puòessere consentito al creditore di invadere la sua sfera giuridica. Diversamentesi rientra in un caso di ricorso abusivo allo strumento del processo chegiustifica, ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c., la condanna alpagamento di una somma determinata in via equitativa.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2900

Codice di Procedura Civile art.96, ultimo comma

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. n. 326/2014
Lavoro subordinato (rapporto di) – diritti e doveri delle parti –collegamento economico-funzionale tra imprenditori societari – imputazione delrapporto

Un medesimo centro d’imputazionee di interessi è desumibile: dalla coincidenza della struttura organizzativa eproduttiva delle imprese; dalla promiscua utilizzazione della prestazionelavorativa del ricorrente da parte delle varie società in modo tale daindividuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverseattività delle singole imprese verso uno scopo comune; dall’unicità diorganizzazione di mezzi tra le due imprese; dall’impiego dello stessopersonale. In presenza di tali elementi deve ritenersi l’esistenza di un unicodatore di lavoro con conseguente sussistenza di una responsabilità solidaledelle imprese convenute per il pagamento di retribuzioni.

riferimenti normativi

artt. 1344, 2359 c.c.

conformi

Cass. 1107/06

Cass. 2071/04

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Trib. Como –Sez. Lavoro (dott.sa N. Sommazzi), Sent. n. 193/2014
Giudizio del lavoro – tempestività dell’intervento del terzo

Quando l’intervento del terzo nonè necessario ai fini dell’integrazione del contraddittorio, l’intervento nonpuò avere luogo oltre il termine stabilito per il convenuto e pertanto deveeffettuarsi almeno 10 giorni prima dell’udienza di discussione, mentre restairrilevante, trattandosi di un termine di decadenza che detta udienza proseguain altro giorno, le ulteriori udienze non valgono a rimettere in termini ilterzo ai fini della tempestività dell’intervento.

riferimenti normativi

Artt. 419,420 c.p.c.

conforme

Cass.19834/04

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