Al giudice di merito èconsentito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare leprove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, ancheavvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte insede penale (nella fattispecie, la relazione peritale redatta su incarico delPubblico Ministero), in quanto prove atipiche idonee a fornire utili elementidi giudizio.

Riferimenti legislativi

Codice di Procedura Civile, art. 116 c.p.c.

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 9.08.2007,n. 17477

Cass. Civ., sez. II, 19.09.2000, n. 12422