I condebitori, nei cui confrontiil debitore che ha adempiuto fa valere il suo diritto di regresso, possonoinfatti opporre i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune,ma solamente se questi fatti sono precedenti alla data dell’adempimento econcretamente opponibili al creditore nel momento e non anche se si tratta difatti successivi, dei quali pretendano di avvantaggiarsi ai danni delcoobbligato che ha pagato.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1203

Codice Civile art. 1297

Codice Civile art. 1298

Codice Civile art. 1299

Conforme

Cass. Civ. Sez. III 01.03.1994 n. 2011

Cass. Civ. Sez. Un. 05.02.1999 n.32