Il fideiussore che chieda laliberazione della prestata garanzia, invocando la disposizione dell’art. 1956, ha l’onere diprovare ex art. 2697 c.c. l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine ecioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione, il creditore,abbia fatto credito al terzo, pur essendo consapevole dell’intervenutopeggioramento delle sue condizioni economiche. A tal proposito, devonoricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamentosuccessivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore esopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo dellaconsapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche deldebitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione delrapporto. Occorre, infatti, dimostrare non solo che la nuova concessione dicredito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche efinanziarie del debitore, ma anche che la banca abbia agito nellaconsapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza ladovuta attenzione anche nell’interesse del fideiussore.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1956

Codice Civile art. 2697

Conformi

Cass. Civ. 2006 n. 2524

Cass. Civ. 2005 n. 10870

Cass. Civ. 2006 n. 394