L’art. 1299 del codice civileprevede che il debitore in solido che abbia pagato l’intero debito possaripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Secondo lagiurisprudenza tale diritto sussiste anche in caso di mancato pagamentodell’intero, “perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimoniooltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori”.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1292
Codice Civile art. 1299
Conforme
Cass. Civ. 29.01.1998 n. 884