la tesisostenuta dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.24418/2010 (che distingue il decorrere della prescrizione a seconda che sitratti di rimessa intrafido con funzione esclusivamente ripristinatoria dellaprovvista o di rimessa extrafido con funzione solutoria, per quest’ultimaeventualità dovendosi individuare il diesa quo  dalla data del versamento e non dalmomento della chiusura del conto) implica che la banca, ove voglia eccepirel’intervenuta prescrizione di tale diritto alla ripetizione, abbia l’onere diprovare la natura solutoria di ogni rimessa. Ciò in rispondenza al principio divicinanza della prova e  in ragione delfatto che l’argomento difensivo concernente la natura solutoria dei versamentirientra tra i fatti estintivi opposti dalla banca alla pretesa del cliente cheagisce per la ripetizione dell’indebito.

Riferimenti legislativi

Codice Civile, art. 2697

Codice Civile, art. 2935

Conformi

Cass. Civ., sez. I, 26.02.2014,n. 4518

Tribunale di Prato, 1.03.2013

Tribunale di Pescara, 24.06.2013

Tribunale di Taranto, 7.10.2013

Contra

Tribunale di Mantova, 11.06.2014