Presupposti per l’emissione deldecreto ingiuntivo: richiesta al datore di lavoro di trattenere sulleretribuzioni i contributi sindacali con rilascio di apposita delega. Ilreferendum del 1995 non ha determinato un divieto di riscossione di quote associative a mezzo di trattenuteoperate dal datore di lavoro. I lavoratori possono richiedere al datore dilavoro di trattenere sulle retribuzioni i contributi da versare al sindacato,tale atto si qualifica come cessione del credito che non necessita del consensodel datore di lavoro. Il rifiuto di effettuare tali versamenti costituiscecondotta antisindacale, tale trattenuta non rientra nell’incedibilità delleretribuzioni perché la limitazione del novero dei cessionari riguarda solo lecessioni di credito retributivo collegate all’erogazione di prestiti ed èprevisto per garantire il soggetto erogatore del prestito.
riferimenti normativi
Artt. 1260, 1374, 1375 c.c.
Art. 1 D.P.R. 185/50
conformi
Cass. 2314/12
Cass. 20723/13