L’art. 2495 c.c. prevede che,dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditorisociali non soddisfatti possono vantare i loro diritti dapprima nei confrontidei soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale diliquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confrontidei liquidatori: tale norma stabilisce, quindi, ulteriori e distinti fatticostitutivi. Ne deriva che l’accertamento giudiziale del credito verso lasocietà, anche con forza di giudicato, seppur opponibile ai soci ed ailiquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivoottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire ingiudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri, per l’accertamentodei rispettivi presupposti.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2945
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 27.02.2014,n. 4699