La Convenzione di Lugano del 30ottobre 2007, all’articolo 16, prevede che la controparte contrattuale possapromuovere azione nei confronti del consumatore solo davanti al giudice delloStato vincolato dalla convenzione medesima, nel cui territorio sia domiciliatoil consumatore. Tuttavia, tale regola di attribuzione della competenzagiurisdizionale in materia di contratti, ai sensi dell’art. 15 dellaConvenzione medesima, trova applicazione solo laddove  a) si tratti di una vendita a rate di benimobili materiali b) si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o diun’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento della vendita ditali beni; c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato conclusocon un soggetto le cui attività commerciali o professionali si svolgono nelloStato in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo,verso tale Stato, purché il contratto rientri nell’ambito di tali attività. Atal fine, per quanto riguarda la sussistenza della fattispecie sub c),l’attività della controparte contrattuale del consumatore deve essereesercitata nello Stato in cui lo stesso è domiciliato normalmente e non in viasporadica o per il solo contratto concluso con il  consumatore medesimo.

Riferimenti normativi

Convenzione di Lugano 30.10.2007,art. 15

Convenzione di Lugano 30.10.2007,art. 16