Il principio della compensatio lucri cum damno può trovareapplicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambiconseguenza immediata e diretta del fatto illecito (nella specie, il principionon è stato ritenuto operante per il caso in cui l’assicurato contro gliinfortuni riceva dalla propria assicurazione il relativo indennizzo per lalesione patita a causa del fatto illecito del terzo).
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1223
Codice Civile, art. 2043
Codice Civile, art. 2056
Conformi
Cass. Civ., Sez. Un., 31.03.2008,n. 8271
Cass. Civ., sez. III, 6.12.2004, n. 22883
Cass. Civ., sez. III, 10.02.1999, n. 1135
Contra
Cass. Civ., sez. III, 11.06.2014,n. 13233
Cass. Civ., Sez.Un., 10.04.2002, n. 5119