In tema dicontroversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori circa gli obblighi diassistenza a minori – anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza dellaCorte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a,l. 21 luglio 2000 n. 205, in quanto attribuisce al giudice amministrativol’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura dellesituazioni soggettive coinvolte – deve escludersi l’esistenza dellagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, la domanda dirimborso proposta dal Comune che contesta la propria competenza territoriale inrelazione ad attività di assistenza a minori, oltre a non contenere alcunsindacato di atti provvedimentali, non afferisce a rapporti costituiti o modificatida atti di tale specie, avendo lo stesso Comune adempiuto ad un’obbligazione dinatura assistenziale, ricollegantesi a presupposti prefigurati dalla legge. Pertanto,la controversia sulla individuazione del soggetto obbligato alla prestazioneassistenziale non può considerarsi relativa a provvedimentidell’amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi
- Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, art.33
- 21 luglio 2000 n. 205, art. 7,lett. a)
- 8 novembre 2000 n. 328, art. 6
Conformi
Cass. Sez. Un. 18.10.2005, n.20114
Cass. Sez. Un. 30.07.2008 n.20586
Cass. Sez. Un. 01.07.2009 n.15377
Tar Lombardia, sez. III,05.06.2014 n. 1427