Alla stregua della previsione dicui all’art. 1429 c.c., n. 4, non può escludersi l’impugnazione del lodoirrituale anche per errore di diritto, ma solo a condizione che si tratti dierrore percettivo, consistente nell’errata rappresentazione della realtàgiuridica e cioè nella presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di unanorma giuridica, mentre resta preclusa dalla natura negoziale del lodoirrituale ogni rilevanza di eventuali errori compiuti dagli arbitri nellavalutazione o interpretazione del diritto ivi comprese le valutazioni sull’esistenza,vigenza o efficacia della norma di diritto.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.808-ter

Codice di Procedura Civile art.828

Codice Civile art. 1428

Codice Civile art. 1429

Codice Civile art. 1431