Il regime di preclusioniintrodotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solonell’interesse delle parti, ma anchenell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo, con laconseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richiestedeve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamentoprocessuale della controparte al riguardo e dall’eventuale accettazione delcontraddittorio.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.112
Codice di Procedura Civile art.268
Conformi
Cass., Sez. II 30.11.2011, n. 25598
Cass., Sez. II 17.06.2010, n. 14625
Cass., Sez. III 18.03.2008, n. 7270
Cass., Sez. II16.05.2007, n. 11298