Il regime di preclusioniintrodotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solonell’interesse delle  parti, ma anchenell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo, con laconseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richiestedeve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamentoprocessuale della controparte al riguardo e dall’eventuale accettazione delcontraddittorio.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.112

Codice di Procedura Civile art.268

Conformi

Cass., Sez. II 30.11.2011, n. 25598

Cass., Sez. II 17.06.2010, n. 14625

Cass., Sez. III 18.03.2008, n. 7270

Cass., Sez. II16.05.2007, n. 11298