Si ha arbitrato irrituale quandole parti conferiscono all’arbitro il compito di definire in via negoziale lecontestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinatirapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla lorovolontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo,scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di unacontroversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico chepreventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della lorodeterminazione volitiva (fattispecie nella quale è stata riconosciuta naturaistitutiva di perizia contrattuale alla clausola del contratto di assicurazionecon la quale le parti si sono vincolate a demandare ai periti la valutazionedel danno, anche se agli stessi è stato demandato il compito della preventivaverifica della sussistenza di alcuni presupposti di operatività della polizza,essendo stata espressamente prevista la libertà per le parti di agire in ognisede per far valere l’operatività della polizza

 

o di eccepirne l’inoperatività,ferma restando la valutazione del danno risarcibile rimessa ai periti).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.808 ter

Conformi

Cass. Civ., Sez. I 10.05.2007, n.10705

Cass. Civ., sez. I 22.06.2005, n.13436