Le norme relative alla scelta del consulente tecnicod’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la sceltariservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenzadel consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste,all’apprezzamento insindacabile del giudice di merito. Ne consegue che ladecisione di affidare l’incarico ad un professionista (nella specie, geometra)iscritto ad un altro diverso da quello competente per la materia al quale siriferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcunalbo professionale, non richiede specifica motivazione.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 191

Disp. Att. Codice di Procedura Civile, art. 22

Conformi

Cass. Civ., sez. II, 12.04.2001, n. 5437

Cass.Civ., sez. lav., 16.10.1995, n. 10801