Perché possa configurarsi uncollegamento negoziale in senso tecnico sono necessari un requisito oggettivo,costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati allaregolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di unafinalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ed unrequisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti divolere, non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti inessere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fineulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propriaautonomia anche dal punto di vista causale.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1321

Codice Civile art. 1322

Conformi

Cass. Civ. 17.05.2010 n. 11974

Cass. Civ. 16.03.2006 n. 5851