L’importo della pensione divecchiaia suscettibile di essere pignorato nei limiti del quinto, per creditidiversi da quelli legislativamente previsti come qualificati, ferma in ognicaso restando la necessità di farne salva la parte corrispondente alla pensionesociale, deve essere calcolato sulla differenza tra la pensione sociale equella concretamente percepita dal debitore esecutato e non sull’interoammontare di quest’ultima.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.545

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 7.08.2013,n. 18755

Corte d’Appello diSalerno, sez.III, n. 3128

Contra

Tribunale di Firenze, 30.03.2013