L’importo della pensione divecchiaia suscettibile di essere pignorato nei limiti del quinto, per creditidiversi da quelli legislativamente previsti come qualificati, ferma in ognicaso restando la necessità di farne salva la parte corrispondente alla pensionesociale, deve essere calcolato sulla differenza tra la pensione sociale equella concretamente percepita dal debitore esecutato e non sull’interoammontare di quest’ultima.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art.545
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 7.08.2013,n. 18755
Corte d’Appello diSalerno, sez.III, n. 3128
Contra
Tribunale di Firenze, 30.03.2013