Qualora il convenuto, nelresistere alla domanda attrice, indichi un terzo quale responsabile dei fatticontestati e il giudice, ritenendo la comunione di cause, ordini la chiamata incausa di detto terzo, qualora venga accolta, anche parzialmente, la domandaattrice nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilitàdel terzo, non possono essere poste le spese di lite sostenute dal terzo acarico della parte attrice, ancorché quest’ultima, quale parte più diligente,abbia provveduto a notificare al terzo l’atto di chiamata.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.107

Codice di Procedura Civile, art.91

Conformi

Cass. civ., sez. III, 15.12.2003,n. 19181

Cass. Civ., sez. III, 17.05.2001, n. 6757