La contestazione dell’autenticitàdel testamento olografo si risolve in un’eccezione di falso e deve esseresollevata (tenuto conto dell’idoneità del testamento olografo a devolverel’eredità quale effetto immediato conseguente alla pubblicazione, ai sensidell’art. 620, sesto comma, cod. civ., e dell’equiparazione che, a certi fini,la legge penale ne fa agli atti pubblici) solo nei modi e con le forme di cuiall’art. 221 e ss. cod. proc. civ.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 602
Codice di Procedura Civile art.221
Conformi
Cass. Civ. Sez. II 03.08.1968n.2793
Cass. Civ. Sez. II 30.10.2003 n. 16362