Secondo un consolidato maeccessivamente rigoroso orientamento lo strumento di autotutela previstodall’art. 1460 c.c. è legittimamente invocabile solo nei casi in cuil’inadempimento del locatore sia totale determinando la completa impossibilitàdi utilizzo del bene locato, cioè quando venga completamente a mancare lacontroprestazione da parte del locatore, e ciò in ragione del fatto che il pagamentodel canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazionedel conduttore. A tale orientamento, se ne contrappone uno diverso, chevalorizza il comma secondo dell’art. 1460 c.c., il quale fa riferimento allaclausola generale di buona fede. Secondo questa maggiormente condivisibileimpostazione, sebbene il pagamento del canone costituisca la principale efondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totaledell’adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., puòconsiderarsi legittima non solo quando venga completamente a mancare laprestazione della controparte, ma anche nell’ipotesi di inesatto inadempimento,purché essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettiviinadempimenti, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto eall’obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1575
Codice Civile art. 1587
Codice Civile art. 1460
Conformi
Cass. Civ. 2006 n. 8425
Cass. Civ. 2005 n. 2855
Cass. Civ. 2001 n. 3341