Il soggetto convenuto in unseparato giudizio di revocatoria ordinaria promosso a garanzia delsoddisfacimento di un credito risarcitorio, deve ritenersi legittimatoall’intervento di cui all’art. 105 comma 2 c.p.c. nel giudizio promosso daimedesimi attori per il riconoscimento di tale credito.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 105
Codice Civile, art. 2901