La malattia del lavoratore nongiustifica il licenziamento intimato per superamento del periodo di comportoove l’infermità abbia avuto causa in tutto o in parte nella nocività insitanella modalità di esercizio delle mansioni o comunque esistente nell’ambientedi lavoro della quale il datore di lavoro sia responsabile per aver omesso lemisure atte a prevenirle o ad eliminare l’incidenza di un adempimentodell’obbligo di protezione ed eventualmente anche delle specifiche norme dilegge commesse alla concretizzazione di esso. L’art. 2087 c.c. costituisce unanorma di chiusure del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni nonancora espressamente considerate dal legislatore, tuttavia tale articolo conconfigura un’ipotesi di responsabilità oggettiva e perché possa affermarsi unaresponsabilità del datore di lavoro non è sufficiente che si sia verificato unevento dannoso ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamentocolposo del datore di lavoro. Ne consegue che incombe sul lavoratore l’onere diprovare tale danno la nocività dell’ambiente nonché il nesso causale tra l’unoe l’altro. Incombe invece sul datore di lavoro l’onere di provare di avereadottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizioo che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suocarico.

riferimenti normativi

artt. 2110, 2087 c.c.

conformi

Cass. 8422/97

Cass. 10361/97