La nullità della testimonianzaresa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., essendo postaa tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e,in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova,rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157 comma 2 c.p.c.. Qualoradetta eccezione venga respinta, l’interessato ha l’onere di riproporla in sededi precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione,dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria dellanullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato egrado del processo.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.157

Codice di Procedura Civile, art.246

Conformi

Cass. civ., S.U., 23.09.2013, n.21670

Cass. Civ., sez. III, 30.10.2009, n. 23054