Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo, la prestazione eseguita da chi non vi è iscritto, dando luogo a nullità assoluta del rapporto fra professionista e cliente, non genera alcuna azione per il pagamento della relativa retribuzione, nemmeno ai sensi dell’art. 2041 c.c..
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1421
Codice Civile, art. 2041
Codice Civile, art. 2231
Conformi
Cass. Civ., sez. II, 04.04.2018, n. 8234
Cass. Civ., sez. II, 21.03.2011, n. 6402
Il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto ai sensi dell’art. 1421 c.c. deve essere coordinato con il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.. Pertanto, solo ove sia in contestazione l’esecuzione di un contratto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del giudizio, l’eventuale nullità del contratto medesimo, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1421
Codice di Procedura Civile, art. 99
Codice di Procedura Civile, art. 112
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 23.06.2016, n. 12996
L’opponibilità ai terzi del regime patrimoniale dei coniugi discende esclusivamente dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2647 c.c. resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile. Ove il matrimonio tra coniugi stranieri sia contratto all’estero, è possibile richiedere la trascrizione dell’atto di matrimonio nel Registro dello Stato Civile ai sensi dell’art. 19 D.p.r. 396/2000, purché almeno uno dei coniugi sia residente in Italia. Pertanto, solo nel caso in cui entrambi i coniugi stranieri siano residenti all’estero, non essendo possibile la trascrizione dell’atto di matrimonio nel Registro dello Stato Civile, si ritiene sufficiente, ai fini dell’opponibilità ai terzi, la menzione di tale regime nell’atto di acquisto trascritto nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2659 c.c., al fine di evitare disparità di trattamento tra coniugi italiani e coniugi stranieri residenti all’estero.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2647
Codice Civile, art. 2659
Legge 31.05.1995, n. 218, art. 30
Decreto del Presidente della Repubblica 03.11.2000, n. 396, art. 19
Conformi alla prima parte della massima
Cass. Civ., sez. III, 12.12.2013, n. 27854
Cass. Civ., sez. Un., 13.10.2009, n. 21658
Conformi alla seconda parte della massima
Cass. Civ., sez. I, 28.11.1998, n. 12098
Nel giudizio civile si può legittimamente tener conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo, a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse, comprese, pertanto, anche le risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale e anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita nel nuovo giudizio, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di contraddittorio (Nel caso di specie, tale principio è stato applicato al giudizio promosso ai fini dell’ottenimento dei benefici previdenziali riservati ai lavoratori esposti all’amianto, ove è stata ritenuta ammissibile la produzione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio esperita nel corso di un diverso processo promosso da un altro lavoratore che lavorava nella medesima azienda).
Riferimenti normativi
Legge 27.03.1992, n. 257, art. 13 co.
Decreto Legge 30.09.2003, n. 269, art. 47
Codice di Procedura Civile, art. 116
Conformi
Cass. Civ., sez. I, 7.05.2014, n. 9843
Cass. Civ., sez. III, 2.07.2010, n. 15714
Cass. Civ., sez. lav., 5.12.2008, n. 15714
E’ configurabile il mobbing lavorativo ove ricorrano l’elemento oggettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti dannosi interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima. E’, invece, configurabile lo straining, quale forma attenuata di mobbing, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma comunque con effetti dannosi rispetto all’interessato. Ai fini della configurabilità del mobbing l’elemento qualificante, che deve esser provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti, bensì nell’intento persecutorio che li riunifica. La legittimità degli atti può rilevare indirettamente, in quanto il difetto di elementi probatori di senso contrario diventa sintomatico dell’assenza dell’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta vessatoria unitariamente considerata. Quindi, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, sono rilevanti: a) la molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo direttamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico fisica del lavoratore d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1175
Codice Civile, art. 2043
Codice Civile, art. 1223
Conformi
Cass. Civ., sez. lav., ord. 3.05.2019, n. 1173
Cass. Civ., sez. lav., ord. 4.06.2019, n. 15159
Cass. Civ., sez. lav., 27.11.2018, n. 30673
Cass. Civ., sez. lav., 31.05.2018, n. 12437
Le diffide inviate dall’INPS in relazione all’accertamento della violazione prevista dall’art. 2, co. 1bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.1983 n. 683 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), non sono avvisi di addebito ed è, di conseguenza, inammissibile il ricorso promosso ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 ed impostato come un’opposizione a cartella esattoriale.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 26.02.1999, n. 46, art. 24
Decreto Legge 12.09.1983, n. 463, conv. mod. Legge 11.11.1983, n. 683, art. 2, co. 1bis
Decreto Legislativo 15.01.2016, n. 8, art. 3
Pur non applicandosi il tetto massimo di durata di 36 mesi individuato dall’art. 19 D. Lgs. n. 81/2015 (nel testo applicabile ratione temporis prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018), il contratto stagionale è soggetto ai limiti imposti dall’art. 21 D. Lgs. n. 81/2015 in materia di proroghe, previsione valida a prescindere dal numero dei contratti a termine stipulati nell’arco temporale di riferimento e che assolve la funzione comunitaria di prevenire – anche nei settori stagionali – abusi nell’utilizzo della successione dei rapporti a tempo determinato.
Integra un abuso dello strumento della proroga, il comportamento del datore di lavoro che ricorre ripetutamente ad assunzioni stagionali annuali per il periodo massimo previsto dalla contrattazione di settore concludendo, nell’arco di ogni stagione, un contratto e due diverse proroghe, trattandosi di una prassi che rende le motivazioni addotte con le proroghe stesse delle mere clausole di stile.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81, artt. 19 e ss.
CCNL Alimentari e Industria, art. 18
Direttiva 1999/70/CE
Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato
Qualora il contratto di mutuo bancario preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuali, è al valore complessivo risultante da tale somma, e non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati, il tutto all’esito della maggiorazione del TEGM del 2,1 %.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1815
Legge 7.03.1996 n. 108, art. 2
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 17.10.2019, n. 26286
Contra
Cass. Civ., sez. III, 30.10.2018, n. 27442
In tema di prova della simulazione di contratti di compravendita immobiliare, che esigono la prova scritta ad substantiam, deve ritenersi ammissibile l’interrogatorio formale teso a provocare la confessione del soggetto cui è deferito circa la simulazione assoluta del contratto, poiché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1350
Codice Civile, art. 1417
Codice di Procedura Civile, art. 228
Conformi
Cass. Civ., sez. II, 10.04.2018, n. 8804
Cass. Civ., sez. III, 26.02.2004, n. 3869
A fronte dell’accertamento dell’esistenza di una comune volontà negoziale, la disciplina dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. può riguardare anche l’accordo di separazione consensuale, in ragione del fatto che l’art. 1324 c.c. ne estende l’ambito applicativo anche agli atti unilaterali inter vivos aventi contenuto patrimoniale.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1324
Codice Civile, art. 2932
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 5.07.2018, n. 17612
Tribunale di Torino, 29.01.2019
Tribunale di Catania, 21.10.2015
Tribunale di Monza, 7.05.2014