Il termine di prescrizione quinquennale dei contributi decorre dal giorno in cui i contributi devono essere versati, che coincide con quello del pagamento del saldo dell’imposta sui redditi, risultante dalla relativa dichiarazione. Tuttavia, nel caso di mancata compilazione del quadro RR sezione II del modello Unico, che contiene i dati fiscali rilevanti ai fini previdenziali, l’I.N.P.S. è in grado di conoscere l’esistenza del proprio credito solo nel successivo momento della presentazione del modello Unico medesimo, per cui solo da tale data inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c..
La mancata compilazione del quadro RR sezione II del Modello Unico, peraltro, equivale di fatto ad un’omessa o infedele dichiarazione, da cui consegue il potere di accertare l’omissione contributiva entro lo stesso termine previsto per l’accertamento fiscale in caso di omessa dichiarazione.
Tale omissione, di contro, non integra la fattispecie di evasione contributiva, per difetto di intento fraudolento (la cui sussistenza deve ritenersi incompatibile con la presentazione della dichiarazione dei redditi, seppur lacunosa), bensì la fattispecie di omissione contributiva.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2935
Legge 08.08.1995, n. 335
Conformi
Corte d’Appello di Milano n. 1195 del 2018
Corte d’Appello di Milano n. 613 del 2014
Contra
Cass. Civ., sez. lav., 31.10.2018, n. 27950
In caso di affitto di azienda, con retrocessione del dipendente al soggetto dichiarato fallito, non si configura un’unica obbligazione, con pluralità di debitori solidali, ma distinte obbligazioni di natura diversa tra loro, il che esclude che l’intervento del Fondo di garanzia INPS sia condizionato anche all’insolvenza del cessionario\affittuario dell’azienda, in quanto l’art. 2 L. 297/1982 ritiene sufficiente l’insolvenza di uno dei datori di lavoro tenuti al pagamento del T.F.R. e non anche di tutti gli altri, nei cui confronti potrà rivalersi l’INPS, ai sensi del citato art. 2 comma 7 L. 297/1982.
Riferimenti normativi
Legge 29.05.1982, n. 297, art. 2
Conformi
Cass. Civ., sez. lav., 09.06.2014, n. 12971
Cass. Civ., sez. lav., 28.07.2011, n. 16617
Contra
Cass. Civ., sez. lav., 13.11.2001, n. 14091
In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, se la ristrutturazione aziendale attiene la chiusura di un punto vendita, la scelta dei lavoratori da licenziare può essere limitata al personale che vi è addetto salva l’ipotesi in cui, per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda, i lavoratori da licenziare siano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altre realtà organizzative.
Non è operabile una distinzione tra licenziamento dei lavoratori di un reparto o settore dell’azienda e licenziamento degli addetti ad un’unità produttiva, trattandosi di vicende sostanzialmente assimilabili tra loro. Entrambe coinvolgono lavoratori utilizzati in una determinata fase di un più ampio processo produttivo o in un particolare ambito territoriale, comunque delimitato e ben individuabile all’interno della più vasta organizzazione aziendale.
Riferimenti normativi
Legge 23.07.1991, n. 223, artt. 4 e 5
Conformi
Cass. Civ., sez. lav., 25.09.2018, n. 22672
Cass. Civ., sez. lav., 12.09.2018, n. 22178
Cass. Civ., sez. lav., 16.09.2016, n. 18190
Cass. Civ., sez. lav., 12.01.2015, n. 203
I servizi pre ruolo prestati, successivamente al 21.12.2005 (data di entrata in vigore del D.L. n. 250/2005 che ha abrogato gli artt. 343, 344, 348, 349 del d.lgs. n. 297/1994 relativi alla distinzione delle scuole elementari non statali), in Istituti paritari riconosciuti devono ritenersi in tutto e per tutto equiparabili ai servizi pre ruolo di cui fa menzione l’art. 485, co. 3 d.lgs. n. 297/1994 quando si riferisce alle abrogate scuole pareggiate, sussidiate o parificate.
Riferimenti normativi
Costituzione della Repubblica, art. 36
Direttiva 2000/78/CEE del 27.11.2000
Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza del 07.12.2000, art. 21
Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, art. 343, 344, 348, 349 e 385
Decreto Legge 05.12.2005, n. 250, art. 1 bis
Legge 10.03.2000, n. 62, art. 1
Decreto Legge 03.07.2001, n. 255, art. 2
In ipotesi di accesso al Fondo di Garanzia INPS, la decadenza annuale per l’esercizio dell’azione contro l’INPS non è impedita dalla tempestiva proposizione di un ricorso giudiziale a cui è seguita l’estinzione del giudizio ex art. 181 c.p.c. con relativa cancellazione della causa dal ruolo, stante l’inefficacia ex art. 310, co. 2 c.p.c. – non limitabile ai soli aspetti processuali – degli atti compiuti nel corso del giudizio estinto e l’impossibilità di estendere alla decadenza ex art. 2964 c.c. l’effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto, invece, dalle norme sulla prescrizione.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 181
Codice di Procedura Civile, art. 310
Codice Civile, art. 2964
Decreto del Presidente della Repubblica 30.07.1970, n. 639, art. 47
Conformi
Cass. Civ., sez. II, 14.03.2018, n. 6230
Cass. Civ., sez. I., 14.04.1994, n. 3505
Le polizze “vita” unit linked o index linked sono assoggettabili a pignoramento e non rientrano nell’ambito di applicabilità dell’art. 1923 c.c., dovendosi le stesse considerare prodotti finanziari a tutti gli effetti (potendo essere riscattate in qualsiasi momento e nulla garantendo per l’assicurato).
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1923
Conformi alla prima parte della massima
Tribunale di Parma, 10.08.2010, n. 1107
Conformi alla seconda parte della massima
Cass. Civ., sez. III, 15.02.2018, n. 3707
Cass. Civ., sez. III, 30.04.2018, n. 10333
Tribunale di Genova, 17.05.2018, n. 1400
Tribunale di Bari, 28.02.2017, n. 1091
Tribunale di Torino, 17.03.2016
Contra
Tribunale di Brescia, 13.06.2018
Tribunale di Monza, 17.01.2006
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – Trattative e responsabilità precontrattuale – Danno
La responsabilità precontrattuale, coprendo nei limiti dell’interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di correttezza e buona fede nella fase preparatoria del contratto, si estende al danno derivante dalla rinuncia a stipulare un altro contratto, ancorché avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione discende dal comportamento della controparte.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1337
Conformi
Cass. Civ., sez. II, 10.03.2016, n. 4718
Cass. Civ., sez. III, 23.02.2005, n. 3746
Cass. Civ., sez. III, 12.03.1993, n. 2973
L’assicuratore, ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1337 c.c., ha il dovere primario di fornire al contraente un’informazione chiara, completa ed esaustiva sul contenuto del contratto, oltre che di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze. Del resto, l’art. 1337 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede non solo nello svolgimento delle trattative, ma anche nella formazione del contratto: la controparte, pertanto, non deve essere indotta a stipulare contratti inutili, invalidi, inefficaci o dannosi.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1175
Codice Civile, art. 1176
Codice Civile, art. 1337
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 24.04.2015, n. 8412
L’episodicità e la saltuarietà delle immissioni di rumore escludono in radice l’intollerabilità delle stesse.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 844
Decreto Legge 30.12.2008, n. 208, art. 6 ter, comma 1 e 1 bis
Legge 31.12.2018, n. 145, art. 1 comma 746
Conformi
Corte d’Appello di Milano, ord. 08.05.2018