In tema di prova della simulazione di contratti di compravendita immobiliare, che esigono la prova scritta ad substantiam, deve ritenersi ammissibile l’interrogatorio formale teso a provocare la confessione del soggetto cui è deferito circa la simulazione assoluta del contratto, poiché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1350
Codice Civile, art. 1417
Codice di Procedura Civile, art. 228
Conformi
Cass. Civ., sez. II, 10.04.2018, n. 8804
Cass. Civ., sez. III, 26.02.2004, n. 3869