E’ configurabile il mobbing lavorativo ove ricorrano l’elemento oggettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti dannosi interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima. E’, invece, configurabile lo straining, quale forma attenuata di mobbing, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma comunque con effetti dannosi rispetto all’interessato. Ai fini della configurabilità del mobbing l’elemento qualificante, che deve esser provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti, bensì nell’intento persecutorio che li riunifica. La legittimità degli atti può rilevare indirettamente, in quanto il difetto di elementi probatori di senso contrario diventa sintomatico dell’assenza dell’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta vessatoria unitariamente considerata. Quindi, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, sono rilevanti: a) la molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo direttamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico fisica del lavoratore d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1175

Codice Civile, art. 2043

Codice Civile, art. 1223

Conformi

Cass. Civ., sez. lav., ord. 3.05.2019, n. 1173

Cass. Civ., sez. lav., ord. 4.06.2019, n. 15159

Cass. Civ., sez. lav., 27.11.2018, n. 30673

Cass. Civ., sez. lav., 31.05.2018, n. 12437