Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall’art. 586 c.p.c. al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione, quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato ove: a) si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili prima dalle altre parti, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione. La nozione di “prezzo giusto”, quindi, non è sovrapponibile a quella di “prezzo di mercato”, posto che la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo di aggiudicazione trova piena giustificazione nell’ontologica differenza tra vendita negoziale e vendita coattiva, ove, tra l’altro, la seconda implica un’apprezzabile riduzione di prezzo connessa al disposto di cui all’art. 2922 c.c. (mancanza di garanzia per vizi e difetti).
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2922
Codice di Procedura Civile, art. 586
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 21.09.2015, n. 18451
In base al novellato art. 111 bis L.F., il titolare di un credito prededucibile deve, di regola, presentare domanda di ammissione al passivo della procedura, che verrà depositata, in funzione del momento del sorgere del credito, senza scontare i limiti oggettivi derivanti dalla eventuale “ultratardività”. Lo stesso art. 111 bis L.F. prevede però due categorie di crediti prededucibili meritevoli di essere esonerati dalla sottoposizione allo speciale procedimento di accertamento del passivo. Tali categorie sono costituite da: a) i crediti di massa non contestati per esistenza, collocazione ed ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio; b) i crediti sorti a seguito di provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti ai soggetti nominati ai sensi dell’art. 25 L.F.; salva, solo per i crediti di cui alla seconda categoria, l’impugnazione del provvedimento con lo strumento del reclamo di cui all’art. 26 L.F., nel caso di contestazione della decisione del Giudice Delegato. La contestazione sull’esistenza, collocazione e/o ammontare dei crediti in questione può essere senza dubbio formulata dagli organi della procedura, ma non possono invece sollevare contestazioni il fallito ed i creditori, in quanto non esiste alcun obbligo del curatore di avvisarli in ordine all’esistenza di un credito prededucibile. Detta contestazione determina la necessaria sottoposizione dei crediti in oggetto alle regole processuali della ammissione allo stato passivo, secondo quanto previsto dall’art. 111 bis L.F., con la conseguenza che ogni questione attinente all’accertamento del credito ed alla sua collocazione è funzionalmente attratta alla disciplina propria dello strumento dell’insinuazione allo stato passivo, prevista dagli artt. 93 e ss. L.F..
Riferimenti normativi
Legge 16.03.1942, n. 267, art. 25, 26 e 93
In presenza di procedure di modificazione dei dati catastali, ben potrebbe supplire alla necessità di identificazione del bene nella nota di trascrizione anche il richiamo ai precedenti dati catastali, in quanto dagli stessi, una volta assegnati i dati frutto della variazione, è possibile ricostruire la storia catastale del bene e procedere all’identificazione del cespite interessato dalla formalità, non già in base ad elementi estrinseci, ma sulla scorta degli stessi dati emergenti dalla nota. La finalità dei dati catastali, avuto riguardo al regime pubblicitario, è legata ad una esigenza puramente descrittiva dell’entità immobiliare, che può essere comunque assicurata da ogni utile elemento, da indicarsi nella nota di trascrizione, idoneo ad identificare compiutamente e senza alcun margine di incertezza, per quel che qui interessa, l’oggetto della pubblicità immobiliare. Il dato catastale, in altre parole, lungi dall’essere una entità fissa ed immutabile, ma degradando a mero elemento puramente descrittivo del bene, può subire nel tempo delle variazioni che rispecchiano la evoluzione dei traffici giuridici e che, se compiutamente ed in maniera non equivoca ricostruite nella nota di trascrizione, non possono ostacolare la corretta esplicazione del regime pubblicitario di opponibilità ai terzi.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2674
Conformi
Cass. Civ., sez. II, 19.02.2019, n. 4842
Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore di lavoro effettivamente svolte, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare un’inversione dell’onere della prova.
Qualora, di contro, il lavoratore rivendichi un credito di lavoro a titolo di retribuzioni mai corrispostegli, è onere del datore di lavoro, parte convenuta, dimostrare di aver provveduto al regolare pagamento delle spettanze al lavoratore.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2108
Codice Civile, art. 2697
Conformi alla prima parte della massima
Cass. Civ., sez. lav., 16.02.2009, n. 3714
Conformi alla seconda parte della massima
Tribunale di Bologna, 16.05.2013
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo di contro verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di un genuino contratto di appalto.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 10.09.2003, n. 276, art. 29
Conformi
Cass. Civ., sez. lav., 12.04.2018, n. 9139
Tribunale di Milano, 15.03.2017
Il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi entro il quale, a decorrere dall’1.01.2018, può essere erogata dall’INPS la pensione di inabilità vale solo per coloro che non abbiano già maturato l’età pensionabile in precedenza (sulla base del diverso requisito anagrafico di 65 anni e 7 mesi). Il contribuente che ha maturato l’età pensionabile prima dell’1.01.2018 può presentare esclusivamente domanda di assegno sociale ex art. 19 L. n. 118/1971, con diritto alla percezione della prestazione a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Riferimenti normativi
Legge 30.04.1969, n. 153, art. 26
Legge 30.03.1971, n. 118, art. 12, 13 e 19
Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, art. 12
Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, art. 24
Decreto Ministeriale Economia e Finanze 05.12.2017
Prassi amministrativa
Messaggio INPS n. 4920 del 07.12.2017
In ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro conseguente al rifiuto del prestatore di lavoro di accettare il trasferimento ex art. 2103 c.c., disposto dal datore di lavoro in luogo distante da quello di residenza oltre 50 km e raggiungibile con i mezzi pubblici in più di 80 minuti, formalizzata con verbale di conciliazione in sede sindacale, il lavoratore ha diritto ad accedere al trattamento di disoccupazione (NASPI), trattandosi di una situazione, nella sostanza, sostitutiva e preventiva rispetto a provvedimenti quali un probabile licenziamento per giustificato motivo oggettivo o a delle dimissioni per giusta causa.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2103
Decreto Legislativo 04.03.2015, n. 22, art. 3
Decreto Legislativo 21.04.200, n. 181, art. 1
Legge 28.06.2012, n. 92, art. 2
Prassi amministrativa
Circolare INPS n. 94 del 12.05.2015
Circolare INPS n. 142 del 29.07.2015
Circolare INPS n. 163 del 20.10.2003
Nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL, è necessario operare un computo per poste omogenee, senza che su tale soluzione spieghi effetti lo ius superveniens di cui alla Legge n. 145 del 2018, posto che dette modifiche non possono trovare applicazione per gli infortuni occorsi prima del 1 gennaio 2019.
Riferimenti normativi
Legge 30.12.2018, n. 145, art. 1 comma 1126
Decreto del Presidente della Repubblica 30.06.1965, n. 1124, art. 10
Conformi
Cass. Civ., sez. Lav., 21.05.2019, n. 13645
L’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. si configura solo quando sussiste un interesse personale, concreto ed attuale, che coinvolga il teste nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare allo stesso giudizio nel quale viene richiesta la sua testimonianza (nel caso di specie, è stata negata l’incapacità a testimoniare del prossimo congiunto del lavoratore, in tesi titolare di un diritto al risarcimento del danno parentale per responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro, nel giudizio promosso nei confronti di quest’ultimo dal lavoratore medesimo per i danni patiti in conseguenza del sinistro occorso nell’espletamento delle proprie mansioni).
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 246
Conformi
Cass. Civ., sez. I, 30.05.2018, n. 13684
Cass. Civ., sez. II, 05.01.2018, n. 167
Il Consulente Tecnico d’Ufficio può legittimamente fare riferimento ai prezzi correnti in un determinato periodo per la riparametrazione di compensi pattuiti a corpo tra le parti, anche se i relativi listini non sono stati dalle stesse prodotti, purché provveda, a garanzia del contraddittorio, all’allegazione di tali prezziari alla propria relazione.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 62
Codice di Procedura Civile, art. 194
Conformi
Cass. Civ., sez. I, 28.01.2010, n. 1901
Cass. Civ., sez. III, 23.02.2006, n. 3990