Nel giudizio civile si può legittimamente tener conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo, a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse, comprese, pertanto, anche le risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale e anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita nel nuovo giudizio, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di contraddittorio (Nel caso di specie, tale principio è stato applicato al giudizio promosso ai fini dell’ottenimento dei benefici previdenziali riservati ai lavoratori esposti all’amianto, ove è stata ritenuta ammissibile la produzione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio esperita nel corso di un diverso processo promosso da un altro lavoratore che lavorava nella medesima azienda).

 

Riferimenti normativi

Legge 27.03.1992, n. 257, art. 13 co.

Decreto Legge 30.09.2003, n. 269, art. 47

Codice di Procedura Civile, art. 116

Conformi

Cass. Civ., sez. I, 7.05.2014, n. 9843

Cass. Civ., sez. III, 2.07.2010, n. 15714

Cass. Civ., sez. lav., 5.12.2008, n. 15714