L’opponibilità ai terzi del regime patrimoniale dei coniugi discende esclusivamente dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2647 c.c. resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile. Ove il matrimonio tra coniugi stranieri sia contratto all’estero, è possibile richiedere la trascrizione dell’atto di matrimonio nel Registro dello Stato Civile ai sensi dell’art. 19 D.p.r. 396/2000, purché almeno uno dei coniugi sia residente in Italia. Pertanto, solo nel caso in cui entrambi i coniugi stranieri siano residenti all’estero, non essendo possibile la trascrizione dell’atto di matrimonio nel Registro dello Stato Civile, si ritiene sufficiente, ai fini dell’opponibilità ai terzi, la menzione di tale regime nell’atto di acquisto trascritto nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2659 c.c., al fine di evitare disparità di trattamento tra coniugi italiani e coniugi stranieri residenti all’estero.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2647

Codice Civile, art. 2659

Legge 31.05.1995, n. 218, art. 30

Decreto del Presidente della Repubblica 03.11.2000, n. 396, art. 19

Conformi alla prima parte della massima

Cass. Civ., sez. III, 12.12.2013, n. 27854

Cass. Civ., sez. Un., 13.10.2009, n. 21658

Conformi alla seconda parte della massima

Cass. Civ., sez. I, 28.11.1998, n. 12098