Qualora il contratto di mutuo bancario preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuali, è al valore complessivo risultante da tale somma, e non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati, il tutto all’esito della maggiorazione del TEGM del 2,1 %.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1815

Legge 7.03.1996 n. 108, art. 2

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 17.10.2019, n. 26286

Contra

Cass. Civ., sez. III, 30.10.2018, n. 27442