Pur non applicandosi il tetto massimo di durata di 36 mesi individuato dall’art. 19 D.  Lgs. n. 81/2015 (nel testo applicabile ratione temporis prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018), il contratto stagionale è soggetto ai limiti imposti dall’art. 21 D. Lgs. n. 81/2015 in materia di proroghe, previsione valida a prescindere dal numero dei contratti a termine stipulati nell’arco temporale di riferimento e che assolve la funzione comunitaria di prevenire – anche nei settori stagionali – abusi nell’utilizzo della successione dei rapporti a tempo determinato.

 

Integra un abuso dello strumento della proroga, il comportamento del datore di lavoro che ricorre ripetutamente ad assunzioni stagionali annuali per il periodo massimo previsto dalla contrattazione di settore concludendo, nell’arco di ogni stagione, un contratto e due diverse proroghe, trattandosi di una prassi che rende le motivazioni addotte con le proroghe stesse delle mere clausole di stile.

 

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81, artt. 19 e ss.

CCNL Alimentari e Industria, art. 18

Direttiva 1999/70/CE

Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato