Massimario
Tribunale di Como, Sentenza n. 102/2015 (Dott.ssa N. Sommazzi)
Mutuo – Usura – Tasso usurario– Determinazione – Interessi moratori – Mera sommatoria con gli interessi corrispettivi – Esclusione - Computo degli interessi moratori – Affermazione –Criteri di calcolo – Applicazione delibera della Banca d’Italia del 3 luglio2013 – Aumento del 2,1% del TEG.

Poiché nei contratti di mutuo gli interessi corrispettivi sono calcolati sull’intero ammontare del credito a differenza degli interessi di mora che sono conteggiati solo sulla singola rata rimasta impagata e limitatamente al periodo di inadempimento, dal punto di vista della matematica finanziaria è illogico sommare i due tassi i fini della verifica del superamento del tasso soglia anti usura, avendo i due tassi unabase calcolo completamente diversa.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1815, 2° comma

Cod. Pen. art. 644

Legge n. 108/1996

Conformi

Trib. Milano 28.01.2014

Trib. Napoli 28.01.2014

Trib. Napoli 15.04.2014

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Tribunale di Como, Sentenza n. 934/15 del 21.05.2015 (Dott.ssa D.Montanari)
Fallimento - Intangibilità dello stato passivo - Effettipreclusivi - Conseguenze

L’accertamento, contenuto nel decreto che ha approvato lo stato passivo del fallimento, circa l’esistenza, la validità, l’efficacia, la consistenza del titolo dal quale deriva l’ammissione del creditore allo stato passivo del fallimento diventa intangibile decorsi inutilmente i termini per proporre le azioni di cui agli artt. 98 e 99 L.F.. Dal che deriva una preclusione endo fallimentare che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare il titolo, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza,validità, efficacia, consistenza; per l’effetto, l’inutile decorso dei termini per impugnare l’accertamento contenuto nel provvedimento di approvazione dello stato passivo del fallimento non consente agli organi della procedura di far valere l’inopponibilità o la revocabilità alla massa di crediti già ivi ammessi definitivamente.

Riferimenti normativi

R.D. 16 marzo 1942 n. 267, artt.96, 98, 99

Conformi

Cass. Civ. Sez. Un. 14.07.2010 n. 16508

Cass. Civ. 2013, n. 5840

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Tribunale di Como, Sentenza n. 917 del 20.05.2015 – Dott.ssa D’Osualdo
ESECUZIONE FORZATA - Pignoramento presso terzi - Beniimpignorabili e o relativamente impignorabili - Somme di origine pensionistica accreditate in conto corrente

Sebbene il denaro, che affluisce sul conto corrente, perda la connotazione data dal titolo in base al quale lo stesso è stato percepito, laddove il debitore esecutato dimostri che le somme depositate sul conto corrente hanno un’origine pensionistica, le stesse sono impignorabili per la parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, essendo consentito soltanto il pignoramento del quinto della residua parte.

Riferimenti normativi

Codice diProcedura Civile, art. 545 ante D.L.83/2015

 

Conformi

Trib. Savona, 2.01.2014

Trib. Sulmona, 20.03.2013

Trib. Udine, 3.01.2013

Contra

Cass.civ., sez. Lav., 9.10.2012, n. 17178

Cass. civ., sez. III, 12.06.1985, n. 3518

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Tribunale di Como, Sentenza n. 910 del 19.05.2015 – Dott.ssa Porrini
PROCEDIMENTOCIVILE - Decreto ingiuntivo - Esecutorietà - Per mancata o tardiva opposizione -Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione al presupposto logico giuridico della condanna monitoria - Estensione alla verità del documento dedotto a sostegno della domanda monitoria

Il decreto ingiuntivo non opposto o tardivamente opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all’oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico, impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio. L’efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d’ingiunzione (nel caso di specie, è stata ritenuta coperta da giudicato la verità del documento dedotto dall’istante a sostegno della domanda monitoria e oggetto di disconoscimento contenuto nell’opposizione a decreto ingiuntivo tardivamente proposta e, pertanto, rigettata in rito).

Riferimenti normativi

Codice Civile,art. 2909

Codice diProcedura Civile, art. 647

Codice diProcedura Civile, art. 656

 

Conformi

Cass.civ., sez. III, 28.08.2009, n. 18791

Cass. civ., sez. I, 6.09.2007, n. 18725

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Tribunale di Como, Sentenza del 07.05.2015(giudice est. Dott. A. Petronzi)
Società a responsabilità limitata e societàdi persone - Società di fatto – Configurabilità - Condizioni

La configurabilità di una societàdi fatto composta da società di capitali e società di persone e/o imprenditoriindividuali è limitata al rispetto dei limiti sanciti dall’art. 2361 c.c. che legittimala partecipazione della società di capitali in altre imprese comportantiresponsabilità illimitata solo in caso di autorizzazione da partedell’assemblea e purché tale partecipazione sia espressamente indicata nellanota integrativa del bilancio. La ratiodella norma è quella di evitare, da un lato, che i soci siano esposti alrischio della insolvenza della società partecipata in via di fatto, senzaesserne stati preventivamente resi edotti e, dall’altro, che i creditori abbianopotuto valutare l’affidabilità della società anche alla luce dellapartecipazione in esame, in quanto, a seguito dell’assunzione di responsabilitàillimitata, aumenta l’esposizione debitoria dell’ente con conseguente concorsodei creditori della conferitaria sull’intero patrimonio sociale.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2361

Conformi

Corte Appello Napoli 05.06.2009

Tribunale Mantova 30.04.2013

Tribunale Torino 04.04.2007

Corte Appello Bologna 11.06.2008

Corte Appello Torino 30.07.2007

Corte Appello Venezia 10.12.2011

Tribunale S.M. Capua Vetere 15.01.2015

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Tribunale di Como, Sentenza n. 778/15 del 07.05.2015 (Dott.ssa B. Cao)
Azione revocatoria - Trasferimento immobiliare da un coniuge all'altro in attuazionedei patti di separazione – Ammissibilità

È ammissibile l’azionerevocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare, effettuato da un coniugein favore dell’altro, in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazioneconsensuale omologata. In tale azione, la cognizione del giudice deveriguardare anche il contenuto obbligatorio degli accordi separativi, anchequando sia stato espressamente impugnato soltanto il contratto di cessioneimmobiliare.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2901

Conformi

Cass. Civ. 13.05.2008, n. 11914

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Tribunale di Como, Sentenza n. 774/15 del 06.05.2015 (Dott.ssa B. Cao)
Prova documentale – Scrittura privata – Disconoscimentodell’autenticità della sottoscrizione – Procedura di verificazione – Produzionedocumento originale – Necessità

In caso di disconoscimentodell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia,la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrrel’originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2719

Cod. Proc. Civ. art. 216

Conformi

Cass. Civ. Sez. II 14.05.2004, n.9202

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Tribunale di Como, Sentenza n. 755 del 4 maggio 2015 – Dott.ssa Bajona
RESPONSABILITA’ MEDICA -Ecografia morfologica fetale - Visualizzazione parziale - Necessità di esamepresso un centro più specializzato - Obbligo del medico d'informare la paziente- Necessità - Omissione - Conseguenze - Mancato esercizio del dirittod'interrompere la gravidanza

In tema di responsabilità medica,il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anchesulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa,l’integrale visualizzazione, ha l’obbligo d’informare la paziente dellapossibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello dispecializzazione, in vista dell’esercizio del diritto della gestante diinterrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1218

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 13.07.2011,n. 15386

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Tribunale di Como, Ordinanza 22.04.2015 – Dott. Petronzi
PROCEDIMENTO CIVILE - Esecuzione forzata - Chiusuraanticipata della procedura esecutiva immobiliare per infruttuosità -Configurabilità dell’infruttuosità quando la procedura non è in grado disoddisfare il diritto di credito di chi agisce in executivis, anche se è in grado di soddisfare le spese ex art.2770 c.c.

L’infruttuosità della proceduraesecutiva ai sensi dell’art. 164 bisDisp. att. c.p.c., che ne implica la chiusura anticipata, si configura anchequando la stessa, pur non idonea al soddisfacimento del diritto di creditoazionato in executivis, sarebbequantomeno in grado di soddisfare le spese sostenute dal creditore procedenteper darvi impulso: un’interpretazione in senso contrario, infatti, oltre acollidere con il dato letterale della norma e con la ratio legis, porterebbe al proliferare di procedure esecutive tesea ripagare sé stesse.

Riferimenti normativi

Disposizioni Attuative Codice diProcedura Civile, art. 164 bis

Nota a cura di:

dott. MattiaPolizzi tirocinante ai sensi dell’art. 73 D.L. 69/2013 presso il TribunaleOrdinario di Como

Al fine della corretta applicazionedell’art. 164 bis disp. att. c.p.c.il concetto di infruttuosità deveessere inteso in maniera conforme alla literadella disposizione di legge, in forza della quale il processo esecutivo subisceuna chiusura anticipata qualora non sia possibile conseguire un “ragionevole soddisfacimento delle pretesedei creditori” e ciò anche in considerazione, tra le varie circostanze chepossono fungere da indice in tale senso, dei costi necessari per la proceduraesecutiva medesima, come noto privilegiati sul prezzo ricavato dal bene oggettodi esecuzione a norma dell’art. 2770 c.c.; in altri termini, affinché laprocedura esecutiva possa essere qualificata come “non infruttuosa” devesussistere una possibilità concreta, seppur frutto di un giudizio prognostico, diun massimale soddisfacimento delle ragioni creditorie del procedente.

L’ordinanza oggetto di disaminaben coglie la ratio del nuovoistituto, introdotto dall’art. 19, II co., let. b) D.L. 132/2014 conv. in L.162/2014, teso alla ricerca di una sintesi tra la salvaguardia di valori (anchedi rango costituzionale) che possono tra di loro spesso collidere, quali latutela del credito (con i conseguenti riflessi sul principio di libertàdell’iniziativa economica), il diritto di azione e difesa, nonché la sempre piùpressante esigenza di speditezza del processo civile e di economia processuale,specie nella fase esecutiva. Disattendendo le doglianze mosse ai sensidell’art. 617 c.p.c. avverso una ordinanza di chiusura anticipata dellaprocedura esecutiva immobiliare ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c., il Tribunale di Como ha modo di affermareche il concetto di espropriazione forzata non infruttuosa non può essere intesocome risultato per così dire di mera economicità, ossia come (anche soloparziale) pareggio dei costi sostenuti con i ricavi derivanti dalla vendita delbene oggetto di espropriazione, ma all’inverso come risultato positivodell’intera procedura, avuto riguardo al collegamento teleologico tra azioneesecutiva e soddisfacimento del creditoazionato: in altri termini, considerare la mera possibilità di “recuperare” lespese di procedura idonea ad evitare la chiusura forzata del processo, non solosarebbe contraria alla ratio ed altenore letterale dell’art. 164-bisdisp. att. c.p.c., ma contrasterebbe altresì con la funzione medesimadell’esecuzione forzata e svuoterebbe di significato pratico la novella del 2014, “introducendo la ammissibilità di procedure esecutive tese a ripagare sestesse”. Procedure, dunque, non solo inidonee ad apprestare tutela alcunaal creditore, ma anche tali da inasprire il già precario stato di salute dellagiustizia civile italiana.

Restano necessariamente sullosfondo le (pur non infondate) critiche mosse dal reclamante allo strumentodella chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità quanto alrischio di abuso da parte dei debitori ed all’aumento di procedure esecutive inragione della possibilità per i creditori di agire nuovamente in executivis: peraltro, se tale ultimaevenienza pare connaturata allo stesso sistema processuale ed al più potrebbeessere arginata da un effettivo rapporto collaborativo tra gli operatoricoinvolti nel processo, il rischio di un abuso dello strumento di cui all’art.164-bis disp. att. c.p.c. pare esseresdrammatizzato non solo dalla verifica delle concrete circostanze del caso dispecie operata dal giudice (il quale, nella ricerca di una best practice, dovrebbe previamente interpellare in merito iprofessionisti che lo affiancano nel corso della procedura esecutiva, dotati diadeguate cognizioni tecniche onde giungere ad una previsione quanto piùpossibile realistica dell’esito della procedura esecutiva), ma anche dallaazionabilità ex officio dell’istitutodi cui si tratta.

Non appare comunque peregrino, inun’ottica de iure condendo, unintervento del Legislatore che possa meglio articolare l’istituto de quo, prima che questo preziosostrumento deflattivo cada di fronte alla scure della Corte costituzionale,rischio a maggior ragione non infondato in considerazione di una formulazioneforse troppo sommaria della disposizione normativa, inidonea a fornire unadeguato bilanciamento degli importanti principi di cui la norma è portatrice edelle contrapposte esigenze ad essa sottese.

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Tribunale di Como, Ordinanza 22.04.2015 – Giudice Relatore Dott.Petronzi
PROCEDURE CONCORSUALI - Fallimento - Provvedimenti cautelari ex art. 15comma 8 L. Fall. - Reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. - Esclusione

Il provvedimento di rigetto o adozione dei provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 15 comma 8 L. Fall. non è reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdeciesc.p.c.: lo stesso art. 15 comma 8 L. Fall., stabilendo che possono essere emessi provvedimenti cautelari solo nella fase pre fallimentare e solo dal Tribunale presso il quale pende la domanda di fallimento, detta la regola per cui essi possono essere concessi, ovvero negati, esclusivamente  inauditaaltera parte e con decreto suscettibile di riesame unicamente da parte dello stesso Tribunale chiamato a pronunciarsi sull’istanza di fallimento.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.669 terdecies

Legge Fallimentare, art. 15 comma8

Conformi

Corte d’App. Napoli, 17.04.2013

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