Il decreto ingiuntivo non opposto o tardivamente opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all’oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico, impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio. L’efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d’ingiunzione (nel caso di specie, è stata ritenuta coperta da giudicato la verità del documento dedotto dall’istante a sostegno della domanda monitoria e oggetto di disconoscimento contenuto nell’opposizione a decreto ingiuntivo tardivamente proposta e, pertanto, rigettata in rito).
Riferimenti normativi
Codice Civile,art. 2909
Codice diProcedura Civile, art. 647
Codice diProcedura Civile, art. 656
Conformi
Cass.civ., sez. III, 28.08.2009, n. 18791
Cass. civ., sez. I, 6.09.2007, n. 18725