Sebbene il denaro, che affluisce sul conto corrente, perda la connotazione data dal titolo in base al quale lo stesso è stato percepito, laddove il debitore esecutato dimostri che le somme depositate sul conto corrente hanno un’origine pensionistica, le stesse sono impignorabili per la parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, essendo consentito soltanto il pignoramento del quinto della residua parte.
Riferimenti normativi
Codice diProcedura Civile, art. 545 ante D.L.83/2015
Conformi
Trib. Savona, 2.01.2014
Trib. Sulmona, 20.03.2013
Trib. Udine, 3.01.2013
Contra
Cass.civ., sez. Lav., 9.10.2012, n. 17178
Cass. civ., sez. III, 12.06.1985, n. 3518