L’infruttuosità della proceduraesecutiva ai sensi dell’art. 164 bisDisp. att. c.p.c., che ne implica la chiusura anticipata, si configura anchequando la stessa, pur non idonea al soddisfacimento del diritto di creditoazionato in executivis, sarebbequantomeno in grado di soddisfare le spese sostenute dal creditore procedenteper darvi impulso: un’interpretazione in senso contrario, infatti, oltre acollidere con il dato letterale della norma e con la ratio legis, porterebbe al proliferare di procedure esecutive tesea ripagare sé stesse.
Riferimenti normativi
Disposizioni Attuative Codice diProcedura Civile, art. 164 bis
Nota a cura di:
dott. MattiaPolizzi tirocinante ai sensi dell’art. 73 D.L. 69/2013 presso il TribunaleOrdinario di Como
Al fine della corretta applicazionedell’art. 164 bis disp. att. c.p.c.il concetto di infruttuosità deveessere inteso in maniera conforme alla literadella disposizione di legge, in forza della quale il processo esecutivo subisceuna chiusura anticipata qualora non sia possibile conseguire un “ragionevole soddisfacimento delle pretesedei creditori” e ciò anche in considerazione, tra le varie circostanze chepossono fungere da indice in tale senso, dei costi necessari per la proceduraesecutiva medesima, come noto privilegiati sul prezzo ricavato dal bene oggettodi esecuzione a norma dell’art. 2770 c.c.; in altri termini, affinché laprocedura esecutiva possa essere qualificata come “non infruttuosa” devesussistere una possibilità concreta, seppur frutto di un giudizio prognostico, diun massimale soddisfacimento delle ragioni creditorie del procedente.
L’ordinanza oggetto di disaminaben coglie la ratio del nuovoistituto, introdotto dall’art. 19, II co., let. b) D.L. 132/2014 conv. in L.162/2014, teso alla ricerca di una sintesi tra la salvaguardia di valori (anchedi rango costituzionale) che possono tra di loro spesso collidere, quali latutela del credito (con i conseguenti riflessi sul principio di libertàdell’iniziativa economica), il diritto di azione e difesa, nonché la sempre piùpressante esigenza di speditezza del processo civile e di economia processuale,specie nella fase esecutiva. Disattendendo le doglianze mosse ai sensidell’art. 617 c.p.c. avverso una ordinanza di chiusura anticipata dellaprocedura esecutiva immobiliare ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c., il Tribunale di Como ha modo di affermareche il concetto di espropriazione forzata non infruttuosa non può essere intesocome risultato per così dire di mera economicità, ossia come (anche soloparziale) pareggio dei costi sostenuti con i ricavi derivanti dalla vendita delbene oggetto di espropriazione, ma all’inverso come risultato positivodell’intera procedura, avuto riguardo al collegamento teleologico tra azioneesecutiva e soddisfacimento del creditoazionato: in altri termini, considerare la mera possibilità di “recuperare” lespese di procedura idonea ad evitare la chiusura forzata del processo, non solosarebbe contraria alla ratio ed altenore letterale dell’art. 164-bisdisp. att. c.p.c., ma contrasterebbe altresì con la funzione medesimadell’esecuzione forzata e svuoterebbe di significato pratico la novella del 2014, “introducendo la ammissibilità di procedure esecutive tese a ripagare sestesse”. Procedure, dunque, non solo inidonee ad apprestare tutela alcunaal creditore, ma anche tali da inasprire il già precario stato di salute dellagiustizia civile italiana.
Restano necessariamente sullosfondo le (pur non infondate) critiche mosse dal reclamante allo strumentodella chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità quanto alrischio di abuso da parte dei debitori ed all’aumento di procedure esecutive inragione della possibilità per i creditori di agire nuovamente in executivis: peraltro, se tale ultimaevenienza pare connaturata allo stesso sistema processuale ed al più potrebbeessere arginata da un effettivo rapporto collaborativo tra gli operatoricoinvolti nel processo, il rischio di un abuso dello strumento di cui all’art.164-bis disp. att. c.p.c. pare esseresdrammatizzato non solo dalla verifica delle concrete circostanze del caso dispecie operata dal giudice (il quale, nella ricerca di una best practice, dovrebbe previamente interpellare in merito iprofessionisti che lo affiancano nel corso della procedura esecutiva, dotati diadeguate cognizioni tecniche onde giungere ad una previsione quanto piùpossibile realistica dell’esito della procedura esecutiva), ma anche dallaazionabilità ex officio dell’istitutodi cui si tratta.
Non appare comunque peregrino, inun’ottica de iure condendo, unintervento del Legislatore che possa meglio articolare l’istituto de quo, prima che questo preziosostrumento deflattivo cada di fronte alla scure della Corte costituzionale,rischio a maggior ragione non infondato in considerazione di una formulazioneforse troppo sommaria della disposizione normativa, inidonea a fornire unadeguato bilanciamento degli importanti principi di cui la norma è portatrice edelle contrapposte esigenze ad essa sottese.