L’accertamento, contenuto nel decreto che ha approvato lo stato passivo del fallimento, circa l’esistenza, la validità, l’efficacia, la consistenza del titolo dal quale deriva l’ammissione del creditore allo stato passivo del fallimento diventa intangibile decorsi inutilmente i termini per proporre le azioni di cui agli artt. 98 e 99 L.F.. Dal che deriva una preclusione endo fallimentare che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare il titolo, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza,validità, efficacia, consistenza; per l’effetto, l’inutile decorso dei termini per impugnare l’accertamento contenuto nel provvedimento di approvazione dello stato passivo del fallimento non consente agli organi della procedura di far valere l’inopponibilità o la revocabilità alla massa di crediti già ivi ammessi definitivamente.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, artt.96, 98, 99
Conformi
Cass. Civ. Sez. Un. 14.07.2010 n. 16508
Cass. Civ. 2013, n. 5840