Ai fini della verifica della usurarietà del mutuo è necessario considerare anche il tasso di mora, ma non sono prima facie condivisibili quegli orientamenti che postulano la mera sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora (e nel caso di specie anche della penale), sia perché pretendono di operare una opinabile somma algebrica di entità ed istituti giuridici aventi diversi presupposti e funzioni, sia perché ad opinare diversamente, si ammetterebbe la illogica possibilità di facoltizzare lo stesso debitore, attraverso il proprio inadempimento, a trasformare il mutuo da oneroso a gratuito secondo gli effetti di cui all’art. 1815 comma II c.c., sia ancora perché la base temporale da considerare ai fini del calcolo dei vari interessi risulta sempre diversa, essendo gli interessi corrispettivi calcolati sulla intera durata del mutuo, mentre quelli moratori solo dal momento dell’inadempimento o del ritardato adempimento. Anche laddove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso di interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo. Ne consegue che un cumulo del tasso corrispettivo e di quello di mora rileva non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all’inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

Riferimenti normativi

Legge 16 marzo 1942 n. 267, Art. 93 RD

Codice Procedura Civile, Art. 645

Conformi

Tribunale di Milano, sentenza n. 11997 del 27.10.2015