Ai sensi dell’art. 160 (così come modificato dal D.L. 83/2015, in merito alla soglia di sbarramento di minima soddisfazione del ceto chirografario, pari al 20%, per l’ammissibilità alla procedura) e dell’art. 186 bis L. Fall., non può dirsi in continuità il piano concordatario che preveda l’affitto d’azienda finalizzato alla successiva alienazione della stessa all’affittuario. Ciò in ragione del dato testuale dell’art. 186 bis L. Fall., che non annovera l’affitto d’azienda tra le ipotesi che danno luogo alla continuità, del rilievo che l’imprenditore affittante non parteciperebbe al rischio d’impresa proprio della vera e propria continuità aziendale e della circostanza che la continuità aziendale temporanea cui è funzionale l’affitto sarebbe riferita ad un soggetto terzo.
Riferimenti normativi
R.D. 16.03.1942 n. 267, art. 160
R.D. 16.03.1942 n. 267, art. 186 bis
Conformi
Trib. Pordenone, 4.08.2015
Trib. Arezzo, 27.02.2015
Trib. Busto Arsizio, 1.10.2014
Trib. Patti, 12.11.2013
Trib. Trento, 6.04.2013
Trib. Terni, 29.01.2013
Trib. Ravenna, 29.10.2013
Contra
Trib. Bolzano, 10.03.2015
Trib. Roma, 24.03.2015
Trib. Ravenna, 28.04.2015
Trib. Alessandria, 18.01.2016