In presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, mentre chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l’onere di fornire la prova.
Riferimenti normativi
Codice Civile, Art. 713
Codice Civile, Art. 724
Conformi
Cassazione civile, sez. II, 1.2.1995, n. 1159