Non è estensibile l’eventuale nullità della clausola relativa ai tassi i mora, in ipotesi usurai, alla clausola concernente i tassi corrispettivi, di cui sia accertata la non usurarietà. L’art. 1815 c.c. riferisce, infatti, la nullità alla clausola che prevede interessi usurai ma per gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori vengono in considerazione due diverse clausole. Dunque, l’eventuale nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori determina la non debenza degli interessi di mora richiesti dalla banca, ma non certo di quelli corrispettivi, di cui è pacifica la non usurarietà.
Riferimenti normativi
Codice Civile, Art. 1815
Conformi
Tribunale di Milano 28.1.2014
Tribunale di Napoli 28.1.2014
Tribunale di Napoli 15.4.2014