In relazione alla mancata presentazione a visite di controllo relative all’accertamento del persistere di una condizione invalidante, sussiste in capo all’INPS un dovere pubblicistico di ripetizione delle somme indebitamente erogate che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunciabile, giacché correlato a quelle finalità di pubblico interesse a cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate senza che la buona fede del debitore possa rappresentare un ostacolo al recupero dell’indebito, comportando la stessa, i capo all’amministrazione, il solo obbligo di procedere alla ripetizione con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore.
Riferimenti normativi
Art. 1 commi 260/265 L. 23.12.1996 n. 662
Art. 52 comma 2 L. 9.3.1989 n. 88
Art. 2033 c.c.
Quando in una polizza assicurativa del ramo vita, al paragrafo relativo all’ “informativa in corso di contratto”, è stabilito che la società comunicherà per iscritto al contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata del contratto, con riferimento alle variazioni della legislazione applicabile al contratto si configura espressamente un obbligo informativo specifico a favore del contraente. Tale obbligo inerisce anche la modifica legislativa intervenuta con il D.L. n. 134 del 28.08.2008 – che ha portato il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2952 c.c. a due anni – che non è interamente migliorativa in quanto contestualmente è stato introdotto il comma 345 quater all’art. 1 della legge n. 266/2005, che prevede che gli importi non reclamati dai beneficiari delle polizze assicurative entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti obbligatoriamente al Fondo di cui al comma 343 della medesima legge entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
Riferimenti normativi
Citati in Massima
La Corte di Giustizia Europea (sentenza in data 1.03.2012, nella causa C-166/11) ha chiarito che le polizze linked devono considerarsi normali contratti assicurativi ai sensi delle direttive comunitari che hanno disciplinato il settore delle assicurazioni della vita, a partire dalla direttiva 79/267/CEE sino alla 2002/83/CE. La normativa nazionale disciplinante il settore (art. 30 D.Lgs n. 174/95; Circolare ISVAP n. 332/08; D.Lgs n. 209/05) costituisce attuazione di tali normative. Dunque, alla stregua del diritto comunitario e della legislazione italiana attuativa, le polizze linked devono considerarsi contratti assicurativi.
Riferimenti normativi
Citati in Massima
La penale di estinzione anticipata del mutuo, trattandosi di una voce del tutto eventuale, non va considerata tra le “spese di chiusura della pratica”, di cui si tiene conto nella verifica anti usura. Essa può qualificarsi come prezzo del recesso e quindi come multa penitenziale ex art. 1373 c.c., che resta sottratta alla disciplina di cui all’art. 1384 c.c., prevista invece per la penale, intesa come liquidazione anticipata del danno.
Riferimenti normativi
Codice Civile, artt. 1383, 1384
Conformi
Tribunale di Ferrara, sentenza del 16.12.2015
La mancata insonorizzazione dell’edificio adibito ad uso abitativo, secondo i parametri dettati dalla normativa di settore, in quanto idonea ad incidere in modo significativo e permanente sulla funzionalità globale dell’immobile, deve ritenersi compresa nella nozione di grave difetto disciplinata dall’art. 1669 c.c..
Riferimento normativi
Codice Civile, art. 1669
Conformi
Tribunale di Brescia, 5.08.2014
Tribunale di Trieste, 12.12.2011
In tema di querela di falso, l’idoneità del documento impugnato ad assumere efficacia di prova privilegiata costituisce il presupposto necessario del procedimento di verificazione giudiziale a norma degli artt. 221 ss. c.p.c.. Ne consegue che è inammissibile la proposizione della querela avverso la consulenza tecnica d’ufficio, la quale, riguardo alle affermazioni, constatazioni o giudizi in essa contenuti, non è munita di pubblica fede, potendo essere contrastata con tutti i mezzi di prova e non essendo vincolante per il giudice, che può liberamente disattenderla. La proposizione della querela di falso avverso il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio rappresenta, pertanto, un abuso dello strumento processuale e, oltre che essere inammissibile, merita di essere sanzionata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 96
Codice di Procedura Civile, art. 221
Conformi alla prima parte della massima
Cass. civ., sez. II, 4.05.2011, n. 9796
Cass. civ., sez.I, 29.09.2004, n. 19539
Cass. civ., sez. III, 24.05.2007, n. 12086
La disposizione dell’art. 889 c.c. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile, anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile, tale da essere adeguata all’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 889
Conformi
Cass. civ., sez. II, 22.02.2011, n. 4286
Domanda di pensione presentata con un erroneo regime. Il rapporto giuridico previdenziale tra l’istituto previdenziale e i soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali ha rilievo pubblicistico e l’obbligo dell’ente di erogazione delle prestazioni previdenziali trova la propria fonte nella legge al verificarsi di determinati eventi e non in un atto di autonomia negoziale, vigendo in materia il principio di automaticità delle prestazioni, in ragione del più generale principio di solidarietà sociale assistenziale garantito. La domanda amministrativa dell’interessato diretta ad ottenere la prestazione previdenziale, pur costituendone un presupposto non può essere equiparato ad una proposta contrattuale e dunque la disciplina dei vizi della volontà propria del negozio giuridico non può trovare applicazione nel caso di errori. La legge non prevede alcuna forma di possibile ripensamento da parte dell’interessato, né la legge consente un potere di revoca/annullamento da parte dell’ente dell’erogazione previdenziale laddove ne sussistono i requisiti.
Riferimenti normativi
art. 1 co. 239 L. 228/12
non si rinvengono precedenti
La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria prevista dall’art. 183 c.p.c., dell’originaria domanda di annullamento del contratto di compravendita per dolo del venditore sui vizi del bene in domanda di risarcimento dei danni subiti in ragione dei vizi medesimi.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1427
Codice Civile, art. 1494
Codice di Procedura Civile, art. 183
Conformi
Cass. civ., sez. un., 15.06.2015, n. 12310
L’art. 139 II co. codice delle assicurazioni private introduce non già un limite di risarcibilità al danno biologico da invalidità permanente, ma un più rigoroso sistema probatorio di tale tipo di danno biologico, il quale può essere riconosciuto solo in presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo. Deve ritenersi, pertanto, che in caso di lesioni di lieve entità per provare il danno biologico da invalidità permanente è indispensabile l’accertamento strumentale, e cioè un probante referto di diagnostica per immagini, mentre ai fini del danno da inabilità temporanea è sufficiente il riscontro visivo del medico legale, in alternativa all’accertamento strumentale, della relativa lesione.
Riferimenti normativi
Codice Civile, Art. 2055 s.s., 1226.
D. lgs. 7.10.2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), Art. 139
D. l. 24.1.2012 n. 1, Art. 32, comma 3 ter
D. l. 24.1.2012 n. 1, Art. 32, comma 3 quarter
Conformi
Giudice di Pace di Padova 17.12.2012, n. 1554
Giudice di Pace di Desio 28.5.2012, n. 376
Giudice di Pace di Torino 1.7.2013, n. 4415
Giudice di Pace di Palermo 24.6.2013, n. 2691
Giudice di Pace di Livorno 10.9.2013, n. 1165
Giudice di Pace di Campana 9.7.2012, n. 278
Giudice di Pace di Galatina 19.5.2012, n. 225
Giudice di Pace di San Benedetto del Tronto 22.5.2012, n.227