La mancata produzione in giudizio da parte dell’attore dell’avviso di ricevimento della notifica dell’atto di citazione, eseguita a mezzo posta, non attiene a profili di nullità ma integra carenza di prova dell’esistenza del procedimento notificatorio. Deve escludersi la possibilità che l’attestazione dell’effettiva ricezione dell’atto notificato possa avvenire con documenti che possano ritenersi “equipollenti” all’avviso di ricevimento, in quanto nemmeno l’attestazione dell’ufficio postale relativa alla data di consegna dell’atto notificato può surrogare la forma tipica richiesta dalla legge, tenuto conto dello specifico rimedio apprestato dalla L. 890/82, ossia del rilascio di duplicato dell’avviso di ricevimento in casi di smarrimento dell’originale.
Riferimenti normativi
Legge n. 890/1982
Codice Civile, Art. 164