In sede di verifica dello stato passivo, caratterizzata da celerità e sommarietà, non esiste alcun obbligo di motivazione esaustiva ma, semmai, soltanto di enunciazione sommaria delle ragioni del rigetto. In ogni caso, il vizio non costituisce un autonomo vizio del provvedimento del giudice delegato, in grado di inficiarlo di nullità, in quanto è sempre possibile per il tribunale adito in sede di opposizione sostituire l’eventuale motivazione mancante o insufficiente, atteso che l’oggetto del giudizio di opposizione non è costituito dalla verifica delle ragioni del mancato accoglimento della domanda di inserimento nello stato passivo, bensì dall’accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ammissione, che è esteso a tutti i profili attinenti al rapporto controverso.
Riferimenti normativi
Legge Fallimentare, artt. 93 ss.
Conformi
Cass. Civ., Sez. I, 03.05.2005, n. 9163