La vittima di un sinistro stradale che ha riportato danni è incapace ex art. 246 cod. proc. civ. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, in quanto deve ritenersi portatore di un interesse giuridico alla partecipazione al giudizio, da valutare ex ante, indipendentemente dal fatto che abbia deciso di rinunciare al risarcimento dei danni subiti ovvero che la relativa azione sia prescritta.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 246

Conformi

Cass. civ., sez. III, 18.04.2016, n. 7623

Cass. civ., sez. III, 29.09.2015, n. 19258

Cass. civ., sez. III, 14.02.2013, n. 3642

Cass. civ., sez. III, 28.09.2012, n. 16541

Giudice di pace di Milano, 21.03.2017

Tribunale Torino, 14.06.2014

Tribunale di Bari Modugno, 07.04.2016

nello stesso senso, Trib. Genova, 16.03.2015 e Tribunale di Taranto, 13.11.2014, specificano essere irrilevante che il testimone dichiari di avere già ottenuto il risarcimento del danno subito.