La vittima di un sinistro stradale che ha riportato danni è incapace ex art. 246 cod. proc. civ. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, in quanto deve ritenersi portatore di un interesse giuridico alla partecipazione al giudizio, da valutare ex ante, indipendentemente dal fatto che abbia deciso di rinunciare al risarcimento dei danni subiti ovvero che la relativa azione sia prescritta.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 246
Conformi
Cass. civ., sez. III, 18.04.2016, n. 7623
Cass. civ., sez. III, 29.09.2015, n. 19258
Cass. civ., sez. III, 14.02.2013, n. 3642
Cass. civ., sez. III, 28.09.2012, n. 16541
Giudice di pace di Milano, 21.03.2017
Tribunale Torino, 14.06.2014
Tribunale di Bari Modugno, 07.04.2016
nello stesso senso, Trib. Genova, 16.03.2015 e Tribunale di Taranto, 13.11.2014, specificano essere irrilevante che il testimone dichiari di avere già ottenuto il risarcimento del danno subito.